Segnatura dei prodotti con marchio CE e segno edile B

L'introduzione sul mercato della Comunità Europea di un prodotto da costruzione richiede che tale prodotto si conforme alle esigenze essenziali in merito di sicurezza e qualità; come prova delle procedure di valutazione di conformità effettuate, va assegnato il marchio ce con la dichiarazione di conformità.


Dal 1 maggio 2004 sono entrate in vigore le leggi polacche che hanno introdotto nel nostro ordinamento cosi dette direttive del ''Nuovo Approccio''. Dal momento di adesione della Polonia all'Unione Europea e' diventata obbligatoria apposizione del marchio ''ce" sulla vasta gamma dei prodotti industriali per cui e' prevista l'introduzione sul mercato. Nel ordinamento polacco le direttive sopramenzionate sono regolate dalla Legge sul sistema di valutazione della conformità del 30 agosto 2002.
Le regole di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione con le normative e le regole di inserimento del marchio ce sono definite dalla Disposizione del Ministro di Infrastruttura del giorno 11 agosto 2004 in merito ai sistemi di valutazione della conformità, ai criteri di notifica degli organismi di valutazione della conformità, e inoltre alle modalità di apposizione del marcio ce sui prodotti da costruzione. La suddetta Disposizione indica 6 tipi di sistema della valutazione di conformità dei prodotti da costruzione diversificati tra loro con il grado di impegno del produttore e dagli organismi notificati.  Il controllo aziendale della produzione e' un fattore principale di tutti i sistemi di valutazione. In breve, se un produttore non disponga del controllo aziendale della produzione non ha il diritto di apporre sui propri prodotti il marchio CE.
L'apposizione su un prodotto del marchio CE fornisce un informazione che tale prodotto e' stato sottoposto alle adeguate procedure di valutazione della conformità previste dalle Direttive di ''Nuovo Approccio''. Il suddetto marchio costituisce anche una dichiarazione del produttore e conferma che un dato prodotto corrisponde ai principali requisiti definiti dalle normative.


Nel caso in cui non sia possibile assegnazione del marchio ce  (quando il prodotto non risulta conforme alle norme europee e alle essenziali esigenze tecniche europee), su tale prodotto va apposto il marchio nazionale B.  Il marchio B sui prodotti da costruzione va assegnato nell'ambito di un sistema nazionale di marcatura dei prodotti da costruzione. Il produttore ha la facoltà di apporre sui propri prodotti il marchio B, a condizione che sia stata effettuata la procedura di valutazione della conformità e rilasciata, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore, una dichiarazione di conformità nazionale conforme alle norme nazionali di prodotti oppure alle approvazioni tecniche.
Conviene sapere,che la responsabilità per utilizzo dei prodotti e il possesso della adeguata documentazione, spetta non solo il produttore ,ma anche tutti rimasti partecipati della catena di vendita:dei prodotti edili,distributori,venditori, aziende di progettazione e appaltatori.


Le conseguenze per la mancanza del rispetto dei nuovi impegni sono chiaramente sentiti,può essere esposizione del detto prodotto nel Nazionale Elenco dei Prodotti Contestati e ritiro del prodotto dalla vendita(nel caso del ritiro del prodotto dal mercato, si deve , ricomprare il prodotto dai clienti ,quali gli hanno acquistato),può essere anche la multa fino 100.000zloti.
Per CDA e importante il prestigio .Possesso del marchio CE oppure B sui nostri prodotti ,certifica la stabilita dell'azienda e la qualità dei servizi .Consideriamo,che il cliente potenziale ,avendo da scegliere il prodotto con marchio CE/B e senza marchiatura, (per stesso o un po più basso prezzo) ,compra il prodotto segnato con il marchio giusto.

 

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